Pensione, nuova apertura INPS sul riscatto: la soglia dei 5 anni non blocca più tutto
Il limite dei cinque anni sul riscatto ai fini pensionistici non è sparito, ma da oggi si legge in modo diverso. Ed è proprio questo il punto che può riaprire partite rimaste ferme, soprattutto per chi in passato si è visto respingere la domanda perché aveva già raggiunto il tetto massimo delle maggiorazioni.
Il chiarimento arriva dall’INPS e cambia un passaggio pratico che, per molti interessati, può fare la differenza. Non si parla di un aumento automatico della pensione né di uno sconto contributivo generalizzato, ma di una nuova interpretazione operativa che consente di ridisegnare, entro certi limiti, i periodi utili già valorizzati.
La novità nasce dopo la pronuncia della Corte dei Conti e riguarda una domanda molto concreta: se ho già raggiunto i cinque anni massimi di maggiorazione, posso comunque chiedere il riscatto di un periodo di servizio svolto in passato? Fino a poco tempo fa, su questo punto, i dubbi erano forti. Ora la risposta è più netta.
La nuova regola INPS sui 5 anni
L’INPS ha chiarito che la domanda di riscatto può essere accolta anche se, nel giorno in cui viene presentata, il lavoratore ha già maturato il tetto massimo di cinque anni. Questo però non significa che il limite venga superato. Il tetto resta fermo e continua a valere.
La differenza è tutta nel meccanismo di calcolo. Se viene riconosciuto un nuovo periodo da riscattare, bisogna togliere una quota equivalente di maggiorazione già attribuita in precedenza. In sostanza, il monte complessivo rimane sempre di cinque anni, ma cambia la composizione dei periodi valorizzati.
È questo il passaggio che rende la novità molto più rilevante di quanto sembri a prima vista. Non si aggiunge tempo oltre il massimo consentito, ma si può sostituire una parte di maggiorazione già riconosciuta con un periodo di servizio più remoto che il lavoratore ha interesse a far valere.
Perché il chiarimento può riaprire vecchie domande
Il punto centrale accolto dall’Istituto segue l’orientamento espresso dalla Corte dei Conti. La facoltà di riscatto, infatti, non si blocca solo perché il limite dei cinque anni è stato già raggiunto. Conta invece il criterio cronologico con cui si riorganizzano le maggiorazioni già presenti.
In pratica, se viene accolta una nuova domanda, lo scomputo deve partire dalle maggiorazioni più recenti. Prima si eliminano quelle collocate più vicino nel tempo, poi, solo se necessario, si passa a quelle più risalenti. C’è però un confine preciso: non possono essere toccati i periodi già riscattati con onere pagato, perché quei riscatti restano definitivi.
Questo passaggio pesa soprattutto per chi in passato aveva ricevuto un rigetto e oggi potrebbe trovarsi in una situazione diversa alla luce delle nuove istruzioni INPS.
L’esempio pratico che aiuta a capire cosa cambia
L’INPS ha riportato anche un caso teorico molto utile. Un lavoratore ha prestato servizio dal 1° gennaio 1980 al 31 dicembre 1985 e chiede il riconoscimento di un quinto su quel periodo, cioè un anno. Nel frattempo, però, ha già maturato cinque anni di maggiorazioni automatiche successive.
Con il nuovo criterio, la domanda non viene respinta in automatico. Si riconosce l’anno riferito al periodo 1980-1985 e si toglie un anno tra le maggiorazioni già attribuite, partendo da quella più recente. Il totale finale resta sempre pari a cinque anni, ma con una distribuzione diversa.
È un meccanismo che a prima vista può sembrare tecnico, però ha un impatto concreto perché consente di valorizzare periodi che fino a ieri, nei fatti, restavano fuori.
Chi può essere interessato davvero
Il messaggio richiama in modo particolare alcune categorie come Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria e Guardia di Finanza. In questi casi, diversi periodi senza indennità pensionabile possono rientrare tra i servizi comunque svolti e quindi diventare oggetto di riscatto ai fini pensionistici.
Tra i periodi potenzialmente rilevanti ci sono quelli da allievo presso scuole di formazione, enti addestrativi o istituti di istruzione, oltre al servizio militare. Non manca però una limitazione importante: per il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile, il corso da allievo collocato dal 1° gennaio 1998 in poi non può essere valorizzato con questa stessa facoltà, perché per quel periodo esiste già una diversa forma di riscatto oneroso.
Le domande respinte possono essere riesaminate
Uno degli aspetti più delicati riguarda proprio le vecchie istanze. Le istruzioni INPS valgono per le domande ancora pendenti alla data di pubblicazione del messaggio, ma possono riguardare anche le richieste già respinte, a condizione che i termini per il ricorso amministrativo non siano scaduti oppure che sia già stato avviato un ricorso tempestivo. Resta inoltre possibile presentare una nuova domanda secondo le regole ordinarie.