Fisco Tasse e imposte Iva ridotta al 10% per dispositivi medici: chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

Iva ridotta al 10% per dispositivi medici: chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

Nuovi chiarimenti sull'IVA ridotta al 10% per dispositivi medici: solo per quelli della voce 3004. Cosa sapere su classificazione e beneficiari.

1 Novembre 2025 11:00

La recente precisazione fornita dalla Agenzia delle Entrate sulle modalità di applicazione dell’IVA ridotta ha riportato l’attenzione sull’inquadramento dei dispositivi medici. L’elemento chiave di questa interpretazione, confermato nella voce 3004 della Nomenclatura Combinata, definisce i requisiti necessari affinché tali prodotti possano beneficiare dell’aliquota agevolata al 10%. Tale impostazione, già delineata nel precedente interpello risposta n. 88/2025, evidenzia come la giusta classificazione risulti cruciale per evitare qualsiasi errore amministrativo o fiscale.

È altrettanto chiaro che la verifica di tali parametri spetti all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, incaricata di valutare la corretta classificazione doganale, con l’obiettivo di garantire chiarezza e uniformità nell’applicazione dell’imposta. In questo quadro, l’inserimento di questi prodotti tra i beni agevolati è vincolato a specifici riferimenti normativi, tra cui la Legge di Bilancio 2019 che ne ha rafforzato la portata e la validità applicativa.

Centrare l’aliquota agevolata

La normativa sull’aliquota agevolata al 10% poggia su una serie di norme e circolari che, di fatto, stabiliscono l’importanza di ricondurre i dispositivi alla categoria corretta. Nel caso in cui un prodotto non rientri nella voce 3004, il vantaggio dell’aliquota ridotta non può essere concesso.

Per le aziende e per gli operatori sanitari è dunque essenziale mantenere un controllo costante sulla classificazione doganale: sbagliare l’attribuzione di una voce comporta rischi di sanzioni, nonché la perdita dei benefici di legge. Conoscere le differenze tra le varie sezioni della Nomenclatura diventa un fattore strategico per farmacie, imprese e professionisti del settore.

L’importanza di sostanze e articoli correlati

Il fulcro di tale agevolazione risiede nella natura stessa dei prodotti: accanto alle sostanze farmaceutiche, sono contemplati particolari articoli per il trattamento terapeutico e preventivo. In tal senso, le articoli di medicazione costituiscono un altro tassello rilevante, poiché spesso le farmacie li devono fornire obbligatoriamente in virtù di normative sanitarie e di sicurezza.

È significativo ricordare come la circolare “10 aprile 2019 n. 8/E” dell’Amministrazione finanziaria, insieme all’interpello n. 483/2022, abbia ulteriormente specificato i requisiti pratici per accedere a tale regime d’imposta, fornendo esempi concreti e linee guida operative.

Prevenire errori e vincoli operativi

L’oscillazione delle normative impone agli addetti ai lavori un costante aggiornamento. La risposta n. 88/2025, infatti, ribadisce in modo inequivocabile che qualsiasi dispositivo non collocabile nella giusta voce della classificazione doganale risulta escluso dal trattamento favorevole. Da qui la necessità di mantenere stretti rapporti con dogane, commercialisti e consulenti fiscali, così da allineare le procedure interne ai più recenti orientamenti legislativi.

In definitiva, la corretta identificazione tra i prodotti soggetti ad aliquota agevolata e gli altri dispositivi costituisce una chiave strategica per coniugare conformità normativa ed efficienza gestionale, garantendo a imprese e farmacie la sicurezza di operare secondo le regole vigenti e di ottimizzare le agevolazioni previste dalla legge.

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