Molti percettori stanno restituendo migliaia di euro di NASpI: nuova sentenza li mette in ginocchio
C’è un passaggio che molti lavoratori sottovalutano: uscire dall’azienda senza un licenziamento formale può significare perdere la Naspi.
Una recente pronuncia della Corte di Cassazione rimette ordine su un punto che negli anni ha generato interpretazioni ambigue, soprattutto nei casi di esodo incentivato. Con l’ordinanza n. 6988/2026, i giudici hanno chiarito un principio che non lascia spazio a dubbi: senza licenziamento, l’indennità di disoccupazione non spetta.
La decisione si inserisce in un quadro normativo già definito dal Decreto legislativo n. 22 del 2015, che stabilisce in modo preciso quando un lavoratore può accedere alla Naspi. Il punto centrale resta uno: la disoccupazione deve essere involontaria.
Ed è proprio qui che si gioca la differenza. Quando un lavoratore accetta un accordo per lasciare l’azienda, anche se inserito in un piano di riorganizzazione e accompagnato da un incentivo economico, quella uscita non viene automaticamente considerata come perdita involontaria del lavoro.
La Cassazione lo ribadisce con chiarezza: non basta il contesto aziendale, non basta la pressione implicita di una ristrutturazione. Serve un atto formale, inequivocabile, cioè il licenziamento.
Il caso concreto: dall’accordo alla richiesta di restituzione
La vicenda analizzata dai giudici parte da una situazione piuttosto comune. Una lavoratrice, coinvolta in una riorganizzazione aziendale, aveva firmato un accordo di risoluzione consensuale in sede sindacale, ricevendo un incentivo all’esodo.
In un primo momento, tutto sembrava regolare: la Naspi era stata riconosciuta e pagata. Ma dopo le verifiche, l’INPS ha cambiato posizione, chiedendo la restituzione delle somme.
Il motivo è stato decisivo: mancava una lettera di licenziamento. E senza quel passaggio formale, secondo la legge, non esiste il diritto alla prestazione.
I giudici di merito avevano inizialmente dato ragione alla lavoratrice, considerando il contesto aziendale come elemento sufficiente. Ma la Cassazione ha ribaltato questa interpretazione, sottolineando che la norma non può essere estesa per analogia.

La pronuncia insiste su un punto spesso percepito come burocratico, ma che in realtà è sostanziale. Il licenziamento non è un dettaglio formale, è il presupposto giuridico che attiva il diritto alla Naspi.
Nel caso esaminato, la cessazione del rapporto è avvenuta tramite un accordo libero tra le parti. Una situazione completamente diversa da quella in cui il licenziamento viene prima avviato e poi trasformato in un accordo conciliativo.
Solo in quest’ultimo scenario si mantiene il requisito della disoccupazione involontaria.
C’è poi un altro aspetto, meno noto ma fondamentale: la Naspi è finanziata anche attraverso il cosiddetto “ticket di licenziamento”, un contributo che i datori di lavoro versano proprio nei casi di interruzione unilaterale del rapporto. Estendere il beneficio anche a chi non è stato licenziato significherebbe rompere questo equilibrio.
Cosa cambia per chi valuta un esodo incentivato
La decisione della Cassazione ha un impatto molto concreto. Chi si trova davanti a una proposta di uscita incentivata deve valutare con attenzione la sequenza degli atti.
Accettare un incentivo economico può sembrare conveniente nell’immediato, ma senza un licenziamento formale il rischio è doppio: perdere la Naspi e, in alcuni casi, dover restituire quanto già percepito.
È una linea sottile, ma decisiva. E proprio per questo la sentenza rappresenta un avvertimento chiaro: prima di firmare qualsiasi accordo, è necessario capire esattamente come viene qualificata la cessazione del rapporto di lavoro.