NASpI e contributo disoccupazione, si allarga la cerchia dei beneficiari: a chi spetta il diritto
Per quanto riguarda la NASpl e il contributo di disoccupazione, pare proprio che si allarghi la cerchia dei beneficiari: a chi spetta.
La regola di base non cambia: la NASpI spetta a chi perde il lavoro in modo involontario. Le dimissioni volontarie restano fuori. Ma la linea non è più così rigida come sembra.
Due ordinanze della Corte di Cassazione dell’11 marzo 2026 stanno ridefinendo alcuni confini. Non cambiano la legge, ma ne chiariscono l’interpretazione in casi concreti, quelli che poi finiscono davvero nella vita delle persone.
Quando le dimissioni diventano “involontarie”
Il primo caso riguarda un lavoratore che si è dimesso dopo 16 mesi senza versamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro. Non un ritardo, non un errore occasionale. Una situazione continuativa, fin dall’inizio del rapporto.

L’INPS aveva negato la NASpI, considerando quelle dimissioni come volontarie. La Cassazione ha preso una posizione diversa. Ha stabilito che il mancato versamento dei contributi non è un dettaglio amministrativo, ma una violazione grave del contratto di lavoro.
Quando questa violazione si protrae nel tempo, il rapporto si rompe. Non per scelta libera del lavoratore, ma perché viene meno la base stessa del contratto. In questi casi le dimissioni rientrano nella giusta causa e danno accesso alla NASpI.
Il punto chiave è la continuità dell’inadempimento. Non basta un episodio isolato. Serve una condotta ripetuta, strutturale, che renda il rapporto non più sostenibile.
Cosa cambia nella pratica per chi lavora
Questo passaggio ha un effetto concreto. Chi si trova in una situazione simile non è più automaticamente escluso dalla disoccupazione solo perché si è dimesso.
Se il datore non versa i contributi, il danno non è immediato solo sullo stipendio, ma sulla posizione previdenziale futura. Pensione, coperture, diritti. Tutto viene intaccato.
La Cassazione ha riconosciuto che questo tipo di comportamento può giustificare l’uscita dal lavoro senza perdere il diritto alla NASpI. Non è un’estensione generalizzata, ma un criterio più chiaro.
Il secondo nodo: NASpI e assegno di invalidità
L’altra ordinanza affronta un tema diverso, ma frequente. Il rapporto tra NASpI e assegno ordinario di invalidità.
La regola è nota: le due prestazioni non possono essere percepite insieme. Il lavoratore deve scegliere. Fin qui nulla cambia.
Quello che cambia è il momento della scelta. L’INPS sosteneva che l’opzione dovesse essere esercitata subito, al momento della domanda, in base a una propria circolare.
La Cassazione ha chiarito che una circolare non ha valore di legge. Se la legge non prevede un termine preciso, quel termine non può essere imposto dall’ente.
Questo significa che la scelta tra NASpI e assegno di invalidità può essere fatta anche dopo la domanda, senza perdere il diritto.
Un margine in più, ma non automatico
Le due decisioni vanno nella stessa direzione. Ampliano lo spazio di tutela, ma senza trasformarlo in un automatismo. Nel primo caso serve dimostrare una violazione grave e continuativa del datore di lavoro. Nel secondo caso resta l’obbligo di scegliere tra due prestazioni incompatibili.
Non è un’estensione generale a tutte le dimissioni. È un aggiustamento che riguarda situazioni specifiche, ma abbastanza diffuse da avere un impatto reale.
Il punto si sposta sui dettagli. Documenti, durata delle irregolarità, modalità con cui si interrompe il rapporto di lavoro. Non basta dire “mi sono dimesso”, conta il contesto. Allo stesso modo, nella gestione delle prestazioni, conta sapere che alcune regole interne dell’INPS non hanno lo stesso peso della legge.
La sensazione è che il sistema resti complesso, ma con qualche spazio in più per chi si trova in situazioni non lineari. E spesso sono proprio queste le più frequenti.