Fisco Gruppo IVA, stretta sulla compensazione: cosa sapere per evitare errori

Gruppo IVA, stretta sulla compensazione: cosa sapere per evitare errori

21 Aprile 2026 13:42

Il 20 aprile 2026 l’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 88/2026, ha chiarito un punto preciso: l’eccedenza di credito IVA maturata da un Gruppo IVA non può essere trasferita al consolidato fiscale per compensare debiti che fanno capo alle singole società partecipanti. Il motivo è uno, ed è centrale: il Gruppo, ai fini dell’imposta, è un soggetto autonomo e distinto.

Il chiarimento è arrivato dopo il quesito posto da una capogruppo che, oltre a essere rappresentante del Gruppo IVA, ricopriva anche il ruolo di consolidante ai fini IRES.

Il caso: credito IVA nato da investimenti e export

Al centro della vicenda c’è una società capogruppo che aveva costituito il Gruppo IVA a partire dal periodo d’imposta 2023 e che, nel corso del 2025, aveva maturato un credito IVA consistente.

Secondo quanto ricostruito nell’interpello, il saldo derivava da due elementi ben precisi: gli investimenti sostenuti per un nuovo stabilimento e l’aumento delle cessioni verso esportatori abituali, quindi operazioni effettuate senza applicazione dell’imposta.

Da qui la richiesta rivolta al Fisco: la società riteneva possibile trasferire quell’eccedenza al consolidato nazionale, indicandola nel rigo VX6 della dichiarazione annuale IVA. In pratica, l’obiettivo era far confluire il credito in un perimetro diverso, così da usarlo per compensare debiti fiscali di altra natura riferibili alle società del gruppo.

La linea della società: cessione sì, compensazione orizzontale no

L’istante sosteneva che il divieto previsto dal D.M. 6 aprile 2018 riguardasse soltanto la compensazione orizzontale ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 241 del 1997. Non, invece, la diversa ipotesi della cessione del credito nell’ambito del consolidato fiscale.

Una lettura che, secondo la società, troverebbe conferma anche nel fatto che le istruzioni ministeriali relative al rigo VX6 non riportano un divieto espresso.

A sostegno di questa tesi veniva richiamato anche il confronto con norme più recenti, come quelle sul credito d’imposta Industria 5.0, dove il legislatore ha inserito in modo esplicito limiti alla cessione. In questo caso, invece, un divieto testuale non c’è. Ma proprio su questo punto l’Agenzia ha detto no.

Per il Fisco il Gruppo IVA resta un soggetto a sé

Nella risposta, l’Agenzia delle Entrate ribadisce un principio già noto nella disciplina del Gruppo IVA: con la sua costituzione, le singole società partecipanti perdono autonomia soggettiva ai fini IVA. Il soggetto passivo, in sostanza, diventa uno soltanto: il Gruppo.

È un passaggio tecnico, ma decisivo. Se il credito IVA nasce in capo al Gruppo, non può essere usato per estinguere debiti che, sul piano giuridico, fanno capo a soggetti diversi, cioè alle singole società partecipanti.

Da qui il richiamo agli articoli 4 e 6 del decreto ministeriale del 6 aprile 2018, che escludono la compensazione orizzontale proprio per questa diversità soggettiva.

Il punto chiave: serve identità tra debitore e creditore

L’Amministrazione richiama poi un altro principio di fondo: la compensazione presuppone l’identità tra debitore e creditore, salvo deroghe espressamente previste dalla legge. E nel caso esaminato, spiega il Fisco, una deroga di questo tipo non c’è.

Qui, di fatto, cade l’impostazione proposta dalla società. L’assenza di un divieto espresso sulla cessione nel rigo VX6, osserva l’Agenzia, non basta a superare la regola generale che discende dalla stessa struttura del Gruppo IVA.

Il credito, in altre parole, resta del Gruppo. E non può essere “spostato” nel consolidato per coprire debiti fiscali di altro tipo riferibili ai partecipanti.

Cosa si può fare con l’eccedenza IVA

La conclusione della risposta n. 88/2026 è netta: l’eccedenza maturata dal Gruppo IVA può essere chiesta a rimborso, se ci sono i requisiti previsti dall’articolo 30 del decreto IVA, oppure può essere ceduta a terzi secondo le regole ordinarie del Codice civile.

Quello che non si può fare è trasferirla al consolidato fiscale per usarla in compensazione con debiti legati a un diverso comparto impositivo.

Per le imprese il chiarimento ha effetti molto concreti. Soprattutto nei gruppi che concentrano investimenti industriali o che hanno una forte esposizione verso l’export, la gestione del credito IVA incide direttamente sulla liquidità e sulla pianificazione fiscale. E a quel punto la distinzione, solo in apparenza formale, tra Gruppo IVA e singole società diventa un limite molto pratico.

I riflessi per i gruppi societari

La risposta dell’Agenzia si inserisce in un quadro in cui molte capogruppo cercano spazi di manovra nella gestione dei crediti tributari. Ma il messaggio, su questo punto, è chiaro: consolidato fiscale e Gruppo IVA restano due piani distinti, con regole proprie e non sovrapponibili.

Chi opera in strutture societarie complesse dovrà quindi valutare con attenzione come recuperare il credito, scegliendo tra rimborso e cessione. Senza dare per scontato che strumenti validi in altri casi possano funzionare anche qui.

Sul fondo resta un principio che il Fisco ha rimesso ancora una volta al centro: nell’IVA conta il soggetto che quel credito lo ha maturato. E nel caso del Gruppo IVA, quel soggetto è uno solo.