Autovalutazione del rischio di riciclaggio: come orientarsi tra le linee guida AMLA e DB
AMLA (Anti-Money Laundering Authority) ha aperto il 16 aprile 2026 la consultazione su una bozza di linee guida dedicata all’autovalutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
L’obiettivo è chiarire come i soggetti obbligati dovranno misurare, classificare e gestire la propria esposizione ai rischi previsti dal nuovo quadro europeo antiriciclaggio. La consultazione resterà aperta fino al 15 luglio 2026. Poi, secondo il calendario dell’Autorità, il testo definitivo dovrebbe arrivare nel quarto trimestre dell’anno.
La bozza AMLA: che cosa chiede davvero agli operatori
Il riferimento è l’articolo 10, paragrafo 1, del Regolamento antiriciclaggio, che impone a banche, intermediari e agli altri soggetti tenuti agli obblighi di compliance di adottare misure adeguate e proporzionate alla natura dell’attività svolta. Misure che devono tenere conto dei rischi, della complessità operativa e anche delle dimensioni dell’organizzazione.
Con il testo messo in consultazione, AMLA prova a trasformare questo principio in indicazioni più concrete. Il punto di partenza, almeno sulla carta, è semplice: ogni soggetto obbligato deve capire dove si concentrano i rischi nel proprio modello di business, nei rapporti con la clientela, nei prodotti offerti, nei servizi prestati, nei flussi transazionali, nei canali distributivi e nella presenza geografica.
I quattro punti chiave per i soggetti obbligati
La bozza indica quattro requisiti minimi, validi in generale per tutti i soggetti obbligati. Il primo riguarda una fotografia aziendale e operativa, cioè la ricostruzione della struttura, dell’attività e del perimetro effettivo dell’ente che fa l’analisi.
Il secondo passaggio è l’individuazione e la classificazione dei rischi intrinseci, cioè quelli legati alla natura stessa dell’attività, prima ancora di considerare i controlli interni. Solo dopo entra in gioco il terzo requisito: la valutazione della qualità dei controlli in materia di AML/CFT e di mancata attuazione o aggiramento delle sanzioni finanziarie mirate.
Il quarto requisito, forse il più delicato, riguarda la misurazione dei rischi residui. In altre parole, i soggetti obbligati devono stimare quale livello di esposizione resta anche dopo l’applicazione dei controlli interni, delle verifiche e delle procedure di mitigazione.
Non solo dati interni: servono più fonti informative
Uno dei passaggi più rilevanti della consultazione riguarda le fonti informative da usare nell’autovalutazione. La bozza, infatti, non si ferma a richiamare quanto già previsto dall’articolo 10 dell’AMLR, ma aggiunge un elenco di ulteriori elementi da prendere in considerazione durante l’analisi.
È un punto che tocca da vicino soprattutto gli operatori finanziari e i professionisti della compliance, perché allarga il perimetro delle informazioni da raccogliere e mettere a confronto. In sostanza, non basterà una fotografia interna. Servirà una lettura più ampia, aggiornata e coerente con la realtà in cui il soggetto opera.
Proporzionalità, ma la responsabilità resta in capo alle aziende
Nel documento, AMLA insiste anche su un altro aspetto, meno tecnico ma centrale nell’applicazione futura delle regole: la proporzionalità. Le indicazioni europee fissano requisiti minimi comuni, ma lasciano ai singoli soggetti la responsabilità di adattare l’autovalutazione alle proprie caratteristiche concrete.
Questo significa che una grande banca internazionale, una realtà fintech o un intermediario più piccolo non potranno limitarsi a copiare modelli standard. Il messaggio dell’Autorità è chiaro: le valutazioni dovranno essere costruite sulla struttura reale dell’operatore, sulla complessità delle attività e sul rischio affrontato ogni giorno.
Consultazione aperta fino al 15 luglio: poi il testo finale
La consultazione pubblica resterà aperta fino al 15 luglio 2026. Entro quella data, operatori, associazioni di categoria e altri soggetti interessati potranno inviare osservazioni e proposte di modifica sul testo diffuso il 16 aprile.
Secondo quanto indicato nel documento, AMLA terrà conto dei contributi ricevuti nella stesura finale delle linee guida. L’adozione definitiva è prevista per il quarto trimestre del 2026. Un passaggio che dovrebbe aggiungere un nuovo tassello alla costruzione dell’architettura europea di vigilanza in materia di riciclaggio e contrasto al terrorismo finanziario.
Che cosa cambia per banche e intermediari
Per banche, intermediari e altri operatori obbligati, la bozza è prima di tutto un segnale sul metodo da seguire. L’autovalutazione del rischio non viene più vista come un adempimento formale da aggiornare di tanto in tanto, ma come uno strumento di governo interno, utile a collegare organizzazione, controlli e profilo di rischio.
Resta però il nodo dell’attuazione concreta. Perché classificare correttamente i rischi, motivare le scelte e dimostrare la tenuta dei controlli richiederà procedure solide, dati affidabili e una capacità documentale che, in diversi settori, oggi resta ancora disomogenea.