Pagamenti anomali e responsabilità della banca: cosa cambia per clienti e istituti
Pagamenti anomali, l’ABF Milano richiama le banche: responsabilità condivisa se i controlli non partono Il Collegio di Milano dell’Arbitro Bancario Finanziario, con la decisione n. 10672 del 5 dicembre 2025, ha stabilito che anche nei casi di bonifici istantanei eseguiti materialmente dal cliente, ma sotto l’effetto di una truffa, può emergere una responsabilità della banca se le operazioni presentano segnali evidenti di anomalia e l’intermediario non attiva controlli adeguati.
La pronuncia, richiamata in un approfondimento pubblicato il 17 aprile 2026 su Diritto Bancario e firmato da Edoardo Cecchinato, nasce da un caso di phishing e raggiro telefonico. Al centro c’è, ancora una volta, il tema degli obblighi di protezione che gravano sulle banche nei confronti dei correntisti, anche quando il pagamento, almeno sulla carta, viene disposto dal cliente stesso.
L’SMS civetta e la telefonata del falso operatore
Secondo quanto ricostruito nella decisione, il ricorrente aveva ricevuto un SMS civetta che segnalava un’operazione sospetta sul conto, in realtà mai autorizzata. Preoccupato, l’uomo ha chiamato il numero indicato nel messaggio. Dall’altra parte del telefono, però, c’era un sedicente operatore che si presentava come funzionario della Polizia postale.
Da lì il raggiro si è sviluppato poco alla volta. Il cliente, seguendo le istruzioni ricevute al telefono, ha disposto più bonifici dal proprio conto personale e da quello aziendale a favore di un terzo. Era convinto di mettere al sicuro il denaro. In realtà lo stava trasferendo ai truffatori.
Operazioni autorizzate, ma il caso non finisce lì
L’ABF ha chiarito anzitutto un punto ormai consolidato nella propria giurisprudenza: quando l’operazione viene eseguita interamente dal pagatore, con l’inserimento della disposizione e dei fattori di autenticazione, il pagamento deve essere considerato autorizzato.
Questo vuol dire che non si applica automaticamente il regime previsto per le operazioni non autorizzate dalla direttiva PSD2 e dal d.lgs. 11/2010. In sostanza, non basta dire di essere stati raggirati per far scattare in modo automatico la responsabilità dell’intermediario. Ma la vicenda, per il Collegio, non si esaurisce qui.
Quei segnali che la banca non poteva ignorare
Il punto, per il Collegio milanese, è come si è comportata la banca davanti a operazioni del tutto fuori linea rispetto alle abitudini del cliente. Dai documenti esaminati emergeva infatti che, dal 1° gennaio 2025 fino al giorno della frode, il 6 maggio 2025, non risultavano precedenti bonifici istantanei dello stesso tipo di quelli eseguiti durante il raggiro.
E non è tutto. Nello stesso periodo non comparivano bonifici di importo elevato verso beneficiari sconosciuti, disposti uno dopo l’altro in rapida sequenza, come invece accaduto nel caso contestato. I movimenti ordinari del conto mostravano cifre ben più contenute: fino a circa 2.000 euro per stipendi e un solo bonifico di poco superiore ai 4.000 euro nei tre mesi precedenti, legato al pagamento di una fattura.
Le sei operazioni finite al centro della frode arrivavano invece a circa 50.000 euro complessivi. Uno scarto netto, evidente, che secondo l’Arbitro avrebbe dovuto far scattare sistemi automatici di verifica o almeno un alert interno. Solo così, eventualmente, si sarebbe potuto bloccare almeno una parte dei trasferimenti.
Gli obblighi della banca sotto la lente
Pur escludendo una responsabilità automatica dell’intermediario, l’ABF Milano ha richiamato le regole del diritto comune e, in particolare, gli obblighi di correttezza e buona fede previsti dall’articolo 1375 del codice civile. È su questo terreno che il Collegio ha individuato una responsabilità concorrente della banca.
Secondo la decisione, gli intermediari devono adottare misure idonee a monitorare l’uso degli strumenti di pagamento e a prevenire le truffe ai danni dei clienti. Non si pretende un controllo totale né una protezione senza limiti. Ma controlli adeguati sì, soprattutto quando i segnali di anomalia sono più d’uno, ravvicinati e facilmente leggibili.
Rimborso solo in parte: la banca paga un terzo
Alla fine il ricorso è stato accolto solo in parte. Il Collegio ha quantificato in via equitativa il concorso di colpa dell’intermediario in un terzo dell’importo sottratto, condannando quindi la banca a rimborsare al cliente una quota della somma oggetto di frode.
È un passaggio di peso, perché conferma un orientamento sempre più presente nelle controversie su frodi finanziarie e pagamenti anomali. Se il cliente agisce in prima persona, la banca non risponde in automatico. Ma se lascia correre movimenti incompatibili con il profilo abituale del conto, può essere chiamata a farsi carico di una parte del danno.
Che cosa cambia adesso per clienti e banche
La decisione dell’Arbitro Bancario Finanziario manda un segnale chiaro sia ai correntisti sia agli istituti di credito. Per i clienti resta decisivo non seguire istruzioni ricevute al telefono o tramite messaggi non verificati. Per le banche, invece, il nodo è rafforzare i sistemi di rilevazione delle anomalie, soprattutto sui bonifici istantanei, dove il tempo per intervenire è ridottissimo.
Il caso deciso a Milano mostra bene quanto sia diventato sottile il confine tra operazione autorizzata e tutela del cliente. Formalmente il pagamento parte dal correntista. Ma se attorno a quell’ordine si accumulano segnali che un sistema di sicurezza ben calibrato avrebbe potuto cogliere, una quota di responsabilità può restare in capo all’intermediario.