Mutuo e convivenza: se la relazione finisce si può chiedere il rimborso?
La Cassazione conferma: chi paga il mutuo cointestato durante la convivenza non può chiedere il rimborso. Ecco cosa significa obbligazione naturale.
Una recente ordinanza della Suprema Corte, la n. 11337/2025, ha affrontato un tema delicato e attuale che interessa molte coppie conviventi. Secondo questa decisione, chi si assume l’onere di pagare integralmente un mutuo cointestato non può pretendere il rimborso delle somme dal partner una volta conclusa la relazione. Questa pronuncia mette in evidenza i limiti e le implicazioni economiche della convivenza, definendo il quadro giuridico attorno al concetto di “obbligazione naturale”.
Mutuo cointestato ma chi paga le rate?
Nel contesto del mutuo cointestato, entrambi i partner sono solidalmente responsabili nei confronti della banca per l’intero debito. Tuttavia, se uno dei due decide volontariamente di sostenere un onere maggiore, questo gesto viene interpretato come un’espressione di solidarietà all’interno del progetto di vita comune. Tale comportamento rientra nel concetto di “obbligazione naturale“, un dovere morale non imposto dalla legge ma socialmente riconosciuto. Questo principio è stato ribadito dalla Cassazione, che ha chiarito che i pagamenti effettuati in questo contesto sono irripetibili e non possono essere oggetto di richiesta di restituzione.
Un elemento cruciale della decisione riguarda il principio di “irripetibilità”. Una volta effettuato un pagamento, esso non può essere revocato né si può avanzare una pretesa per arricchimento senza causa. Questo perché l’eventuale vantaggio economico di uno dei partner trova giustificazione nei doveri morali che derivano dalla convivenza. Tuttavia, esistono delle eccezioni. Ad esempio, se i pagamenti risultano sproporzionati rispetto alle capacità economiche del soggetto o se vengono effettuati dopo la fine della relazione, la situazione potrebbe essere valutata diversamente. Inoltre, un accordo esplicito tra le parti che definisca il pagamento come un prestito potrebbe modificare completamente il quadro giuridico.
La sentenza evidenzia anche una differenza sostanziale tra le coppie conviventi e quelle sposate. Nel matrimonio, gli obblighi reciproci sono chiaramente definiti dalla legge e regolamentati in caso di separazione. Al contrario, per i conviventi, la mancanza di una normativa strutturata rende fondamentale una valutazione preventiva delle implicazioni finanziarie legate a un mutuo cointestato. In tal senso, predisporre accordi scritti e dettagliati può rappresentare una tutela importante per entrambe le parti.
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