Finanza Notizie Italia Coronavirus, governo vara decreto Dpcm: tutti gli stop che interessano scuola, viaggi e servizi

Coronavirus, governo vara decreto Dpcm: tutti gli stop che interessano scuola, viaggi e servizi

2 Marzo 2020 10:20

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha adottato nella giornata di ieri 1° marzo un proprio decreto Dpcm per il contenimento e la gestione dell’emergenza provocata dal coronavirus e relativa malattia COVID-19. “Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (Dpcm) è stato adottato, in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, su proposta del Ministro della salute, Roberto Speranza, sentiti i Ministri competenti e i Presidenti delle Regioni e tiene conto delle indicazioni formulate dal Comitato tecnico-scientifico appositamente costituito”. E’ quanto informa una lunga nota diramata da Palazzo Chigi.

Si tratta di un primo decreto a cui ne seguirà un secondo, il cui contenuto è stato anticipato dal premier Giuseppe Conte al Fatto Quotidiano, e dal ministro dell’economia Roberto Gualtieri. Il secondo decreto sarà dedicato all’economia, in particolare ai settori e alle imprese: in questo caso sarà richiesto il via libera del Parlamento per ampliare il deficit, come ha sottolineato Conte:

“Stiamo lavorando intensamente per mitigare l’impatto negativo sull’economia e per sbloccare il Paese facendolo al più presto ripartire con una terapia d’urto”.

Conte ha confermato a Il Fatto Quotidiano che il governo sta “lavorando al secondo decreto che conterrà finanza aggiuntiva, ma abbiamo bisogno dell’autorizzazione del Parlamento per ampliare il deficit. E chiederemo di poterlo fare, in accordo con le autorità europee”.

Dal canto suo il titolare del Tesoro Roberto Gualtieri a La Repubblica ha preannunciato che il governo è pronto “per la fase due”, spiegando che “entro venerdì prossimo vareremo un nuovo decreto legge per il sostegno dell’occupazione e dei settori più colpiti dagli effetti del coronavirus: sarà un pacchetto da 3,6 miliard idi risorse eccezionali e aggiuntive. Poi, se serve, scatterà la fase tre: da martedì prossimo avvierò una discussione con i miei colleghi europei per studiare un piano straordinario e coordinato dalla Ue”.

Così puntualizza il Corriere della Sera:

“L’obiettivo è quello di sbloccare fino a 4 miliardi di risorse aggiuntive in deficit, per i quali serve il via libera del Parlamento, e che potrebbe portare il disavanzo anche oltre il 2,5% del Pil (la manovra 2020 fissa l’asticella, già in deroga ai patti, al 2,2%: la Ue ha rimandato l’esame alla prossima primavera). La trattativa con la Ue sullo sforamento dei vincoli di bilancio dovrebbe interessare anche i target 2021″.

Riguardo al decreto Dpcm, sono state varate misure a seconda dell’area geografica interessata dalla diffusione del coronavirus (per ulteriori dettagli si rimanda al comunicato pubblicato sul sito del governo, in riferimento al Coronavirus, e alla firma apposta al Dpcm 1 marzo 2020).

Misure applicabili nei comuni della “zona rossa” (Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D’Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini; Vo’) Per tali comuni si stabilisce quanto segue:

  • il divieto di accesso o di allontanamento dal territorio comunale;
  • la sospensione di manifestazioni, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso;
  • la chiusura dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, ferma la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;
  • la sospensione di viaggi di istruzione in Italia o all’estero fino al 15 marzo;
  • la sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;
  • la sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità, nelle modalità e nei limiti indicati dal prefetto;
  • la sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private, indette e in corso negli stessi comuni;
  • la chiusura di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità, dei servizi pubblici essenziali e degli esercizi commerciali per l’acquisto dei beni di prima necessità, nelle modalità e nei limiti indicati dal prefetto;
  • l’obbligo di accedere ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per lìacquisto di beni di prima necessità indossando dispositivi di protezione individuale o adottando particolari misure di cautela individuate dall’azienda sanitaria competente;
  • la sospensione dei servizi di trasporto di merci e di persone, anche non di linea, con esclusione del trasporto di beni di prima necessità e deperibili e fatte salve le eventuali deroghe previste dai prefetti; la sospensione delle attività lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità, ivi compresa l’attività veterinaria, nonché di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare o a distanza;
  • la sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti o domiciliati, anche di fatto, nel comune o nell’area interessata, anche ove le stesse si svolgano al di fuori dell’area.

Il decreto Dpcm fa una distinzione precisa tra le misure da adottare a livello comunale, provinciale, regionale e anche nazionale.

In generale, riguardo alle misure applicabili nella regione Lombardia e nella provincia di Piacenza, si legge che “in tali territori si applica altresì la misura della sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei “livelli essenziali di assistenza”), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi”.

Riguardo alle misure che si applicano sull’intero territorio nazionale si stabilisce con il Dpcm:

  • la possibilità che la modalità di ‘lavoro agile’ sia applicata, per la durata dello stato di emergenza, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali previsti;
  • la sospensione fino al 15 marzo dei viaggi d’istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, con la previsione del diritto di recesso dai contratti già stipulati;
  • l’obbligo, fino al 15 marzo, della presentazione del certificato medico per la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva;
  • la possibilità, per i dirigenti scolastici delle scuole nelle quali l’attività didattica sia stata sospesa per l’emergenza sanitaria, di attivare, sentito il collegio dei docenti e per la durata della sospensione, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;
  • lo svolgimento a distanza, ove possibile e avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità, delle attività didattiche o curriculari nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica nelle quali non è consentita la partecipazione degli studenti alle stesse, per le esigenze connesse all’emergenza sanitaria;
  • la proroga dei termini previsti per il sostenimento dell’esame di guida in favore dei candidati che non hanno potuto effettuarlo a causa dell’emergenza sanitaria;
  • l’idoneo supporto delle articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale al Ministero della giustizia, anche mediante adeguati presidi, al fine di garantire i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni.

Un commento sulle disposizioni inerenti ai viaggi arriva dall’associazione Fiavet, che approva le misure che limitano i viaggi di istruzione solo fino al prossimo 15 marzo:

“Pur in una situazione grave per i riflessi economici conseguenti al Covid-19 le agenzie di viaggi Fiavet si vedono per il momento aiutate nell’emergenza”. Nella nota, Ivana Jelinic, presidente nazionale dell’associazione, parla anche di “un congelamento del credito che consente alle agenzie di viaggio di prorogare le prenotazioni e non mandare in fumo il lavoro svolto per la programmazione. In questo modo le piccole aziende non perderanno liquidità, un fattore basilare per uscire dalla fase di crisi contingente, e allo stesso tempo si potrà permettere agli studenti e alle scuole di recuperare ciò che hanno versato”.

“Il secondo punto che riprende la proposta Fiavet- si legge nella nota -è la normativa relativa ai rimborsi corrisposti dai vettori aerei, marittimi e ferroviari, fornitori di agenzie di viaggio e tour operator, che rappresentano quasi sempre il costo più importante all’interno di un pacchetto di viaggio. Qui abbiamo il pieno accoglimento delle nostre richieste in caso di annullamento del pacchetto di viaggio per cause straordinarie, e obbligo di rimborso da parte delle agenzie di viaggio, queste hanno successivamente diritto di rivalsa sui vettori in base a una normativa di diritto internazionale privato applicabile in questi casi, come messo in evidenza da Fiavet, nella sua proposta di emendamento”. E ancora, si legge: “I pacchetti turistici acquistati nella zona rossa che vedono le persone impedite a partire ovviamente sono annullati, possono essere rimborsati o rimandati. Fuori dalla zona rossa restano validi tutti i pacchetti acquistati tranne quelli verso Paesi che non accolgono gli italiani. Si può scegliere una nuova destinazione, slittare il proprio viaggio, comunque, nei casi in cui sono compatibili i rimborsi, da adesso in poi le agenzie hanno diritto di rivalersi sulle compagnie aeree”.

Jelinic fa notare infine che è stato “sospeso anche il versamento delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l`assicurazione obbligatoria fino al 30 aprile. Per Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna riconosciuto il trattamento di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di tre mesi”.