Fisco Chirurgia estetica e IVA: quando non si deve pagare

Chirurgia estetica e IVA: quando non si deve pagare

Esenzione IVA per la chirurgia estetica: scopri le condizioni, la documentazione richiesta e gli obblighi per i professionisti sanitari.

15 Giugno 2025 17:00

Quando si parla di esenzione IVA nell’ambito della chirurgia estetica, il confine tra ciò che è terapeutico e ciò che è puramente estetico si fa sottile come un filo di seta. Negli ultimi tempi, la materia è stata oggetto di attenzione da parte delle autorità fiscali e giurisprudenziali, con l’intento di chiarire una volta per tutte quando le prestazioni sanitarie offerte dai professionisti del settore possano effettivamente godere di tale agevolazione. Un tema, questo, che interessa non solo i chirurghi, ma anche i pazienti che desiderano capire quali siano le implicazioni fiscali delle proprie scelte.

La recente Risoluzione n. 42 del 12 giugno 2025 ha tracciato una linea netta, riprendendo quanto già stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 27947/2021: solo gli interventi di chirurgia estetica finalizzati a ridurre o eliminare sofferenze psicologiche legate a condizioni mediche preesistenti possono essere considerati terapeutici. In questo caso, le prestazioni sanitarie sono effettivamente esenti da IVA. Al contrario, quando la finalità è esclusivamente estetica, scatta l’obbligo di applicare l’imposta ordinaria. È un punto di svolta che impone agli operatori del settore una riflessione attenta sulla reale natura delle proprie attività, evitando facili semplificazioni e distinguendo con precisione tra necessità terapeutica e desiderio di miglioramento puramente estetico.

Chirurgia estetica e IVA: la centralità della documentazione medica

Elemento imprescindibile per beneficiare dell’esenzione IVA nella chirurgia estetica è la corretta e dettagliata documentazione medica. Questa deve attestare in modo chiaro e inequivocabile la finalità terapeutica dell’intervento, costituendo la vera e propria “prova regina” in caso di controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Non basta una semplice dichiarazione: occorre fornire un quadro clinico preciso, che dimostri come la procedura sia stata eseguita per risolvere un disagio reale, fisico o psicologico, e non per assecondare un mero desiderio estetico. La cura nella predisposizione e conservazione di tali documenti rappresenta quindi una tutela fondamentale sia per il professionista che per il paziente.

Consenso informato e responsabilità del professionista

Non meno rilevante è l’aspetto legato al consenso del paziente: la recente sentenza della Corte di giustizia tributaria delle Marche (n. 889/2023) ha ribadito che, in assenza di esplicito consenso all’utilizzo della documentazione medica a fini fiscali, il professionista non può applicare l’esenzione IVA, anche se l’intervento ha una finalità terapeutica.

Un passaggio che mette in luce quanto sia fondamentale una gestione trasparente e rigorosa della privacy e della documentazione, per evitare spiacevoli contestazioni e garantire la piena conformità alle norme vigenti. Per chi opera nel mondo della chirurgia estetica, il rispetto delle regole non è solo un dovere formale, ma un elemento chiave per tutelare la propria attività e offrire un servizio davvero in linea con le aspettative e i diritti dei pazienti.

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