Smart working nel privato solo sulla base di accordo individuale e volontario: la bozza del provvedimento
Smart working nel privato solo sulla base di accordo individuale e volontario: cosa prevede la bozza del Protocollo sul lavoro agile, dall'accordo scritto alla disconnessione, fino alle tutele per malattia e infortuni.
Lo smart working nel settore privato deve fondarsi su un accordo individuale tra datore di lavoro e lavoratore, con piena adesione volontaria e autonomia nella scelta delle modalità di svolgimento della prestazione. Questi sono i punti cardine della bozza di Protocollo sul lavoro agile presentata dal ministro del Lavoro alle parti sociali: un documento che segna il passaggio definitivo dalla gestione emergenziale a un quadro strutturato e condiviso per il lavoro agile nel privato.
Ecco cosa prevede la bozza, punto per punto, e perché questo provvedimento riguarda milioni di lavoratori italiani.
Smart working nel privato solo sulla base di accordo individuale e volontario: cosa prevede la bozza del provvedimento
La bozza di Protocollo sul lavoro agile stabilisce innanzitutto che l’adesione allo smart working è su base volontaria e subordinata alla sottoscrizione di un accordo individuale tra le parti. Una differenza sostanziale rispetto alla fase emergenziale, durante la quale il lavoro agile poteva essere attivato in forma semplificata, senza necessità di accordo scritto.
Il Protocollo punta a garantire parità di diritti e di trattamento tra il lavoratore in presenza e quello in modalità agile, definendo con chiarezza obblighi e tutele per entrambe le parti.
Cosa deve contenere l’accordo individuale sullo smart working
Nell’accordo individuale sullo smart working tra datore di lavoro e dipendente devono essere indicati con precisione:
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- la durata dell’accordo (a tempo determinato o indeterminato);
- l’alternanza tra i periodi di lavoro all’interno e all’esterno dei locali aziendali;
- i luoghi eventualmente esclusi per lo svolgimento della prestazione;
- gli strumenti di lavoro utilizzati;
- i tempi di riposo e le fasce di disconnessione;
- le modalità di controllo della prestazione.
Orario di lavoro, disconnessione e straordinari
La giornata lavorativa svolta in modalità agile si caratterizza per l’assenza di un preciso orario di lavoro e per l’autonomia del lavoratore nello svolgimento della prestazione. La bozza individua una specifica fascia di disconnessione nella quale il lavoratore non è tenuto a erogare la prestazione lavorativa né a rispondere a comunicazioni aziendali.
Durante lo smart working:
- è possibile fruire dei permessi orari previsti dai contratti collettivi;
- sono ammessi i permessi previsti dalla Legge 104;
- non sono previsti straordinari.
Malattia, ferie, infortuni: le tutele del lavoratore agile
In caso di malattia, ferie o infortunio, il lavoratore può disattivare i propri dispositivi di connessione. Se riceve comunicazioni aziendali durante questi periodi, non è obbligato a prenderle in carico prima della prevista ripresa dell’attività lavorativa.
Sul fronte degli strumenti e delle spese:
- salvo diversi accordi, il datore di lavoro fornisce la strumentazione tecnologica e informatica necessaria allo svolgimento della prestazione in modalità agile;
- le spese di manutenzione e sostituzione della strumentazione fornita dal datore di lavoro sono a suo carico.
Il lavoratore in smart working ha inoltre diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione resa al di fuori dei locali aziendali.
La reazione delle parti sociali
Il testo della bozza è stato accolto come “una buona base di confronto”, come ha dichiarato la segretaria confederale Cgil Tania Scacchetti, che ha però sottolineato la necessità di approfondire ulteriormente alcuni aspetti critici, in particolare quelli relativi a salute, sicurezza e privacy del lavoratore agile.
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Il confronto tra le parti sociali è aperto: l’obiettivo è arrivare a un Protocollo condiviso che superi definitivamente la logica emergenziale e offra un quadro normativo stabile per lo smart working nel settore privato.
FAQ – Domande frequenti sullo smart working nel privato
Lo smart working nel privato è obbligatorio per il datore di lavoro?
No. Secondo la bozza del Protocollo, lo smart working nel settore privato si basa su accordo individuale volontario: nessuna delle due parti può essere obbligata ad attivarlo.
Il lavoratore in smart working ha gli stessi diritti di chi lavora in presenza?
Sì. La bozza garantisce parità di diritti e di trattamento tra lavoratori in presenza e lavoratori in modalità agile, incluse le tutele in caso di infortunio e malattia professionale.
Chi paga gli strumenti di lavoro usati in smart working?
Di norma, salvo diversi accordi, è il datore di lavoro a fornire e mantenere la strumentazione tecnologica necessaria per svolgere la prestazione in modalità agile.
È possibile fare straordinari in smart working?
No. La bozza del Protocollo non prevede straordinari durante le giornate di lavoro agile.
Cosa succede se il lavoratore si ammala durante un periodo di smart working?
Il lavoratore può disattivare i propri dispositivi e non è obbligato a rispondere a comunicazioni aziendali fino alla ripresa dell’attività lavorativa prevista.
Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.