Lavoro Contratto a progetto: è ancora valido? Cosa dice la legge oggi

Contratto a progetto: è ancora valido? Cosa dice la legge oggi

Il contratto a progetto è ancora valido? Scopri cosa dice la legge oggi ed eventualmente quali alternative contrattuali sono disponibili.

22 Maggio 2025 10:45

Il panorama lavorativo italiano ha vissuto una trasformazione significativa con l’abrogazione del contratto a progetto, un pilastro normativo introdotto nel 2003 con la Legge Biagi per disciplinare le collaborazioni coordinate e continuative.

Questa tipologia contrattuale, spesso oggetto di abusi per mascherare rapporti di lavoro subordinato, è stata eliminata definitivamente con il Jobs Act del 2015, segnando una svolta cruciale nel mercato del lavoro.

Il contratto a progetto è illegittimo, scopri le alternative

Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 81/2015, il legislatore ha sancito l’illegittimità del contratto a progetto a partire da giugno 2015, pur consentendo ai contratti già in essere di proseguire fino alla loro naturale scadenza. Questo cambiamento normativo ha costretto aziende e professionisti a ripensare le proprie strategie contrattuali, aprendo la strada a nuove modalità di collaborazione.

Tra le alternative proposte emergono tre soluzioni principali: il lavoro autonomo genuino, disciplinato dall’articolo 2222 del Codice Civile, le collaborazioni autonome coordinate e continuative (note come co.co.co.) in ambiti specifici, e le collaborazioni etero-organizzate, che prevedono l’applicazione delle tutele del lavoro subordinato.

La riforma introdotta dal Jobs Act mira a promuovere il contratto a tempo indeterminato come forma principale di impiego, riducendo il ricorso a contratti precari. Questa strategia legislativa risponde all’esigenza di garantire maggiore stabilità e sicurezza ai lavoratori, cercando al contempo di preservare la flessibilità necessaria alle imprese per adattarsi alle mutevoli dinamiche del mercato.

Il superamento del contratto a progetto ha comportato sfide significative per le imprese, chiamate a bilanciare le proprie esigenze organizzative con il rispetto delle nuove disposizioni normative. In questo contesto, le collaborazioni autonome rappresentano una valida alternativa per garantire flessibilità, purché rispettino i requisiti di genuinità e autonomia richiesti dalla legge. È fondamentale, infatti, che queste collaborazioni non celino rapporti di subordinazione, pena il rischio di contenziosi e sanzioni.

Le co.co.co. e le collaborazioni

Le co.co.co., sebbene ridimensionate rispetto al passato, trovano ancora spazio in ambiti specifici, come la ricerca e l’istruzione. In questi settori, le collaborazioni coordinate e continuative offrono un equilibrio tra autonomia e coordinamento, rispondendo alle esigenze di progetti a medio-lungo termine. Tuttavia, la normativa impone criteri stringenti per evitare abusi, richiedendo che il collaboratore mantenga un grado significativo di autonomia nella gestione della propria attività.

Un aspetto cruciale della riforma riguarda le collaborazioni etero-organizzate, una nuova categoria che si colloca a metà strada tra il lavoro autonomo e subordinato. In questi casi, il collaboratore opera con modalità organizzative definite dal committente, ma beneficia delle tutele tipiche del lavoro subordinato, come ferie retribuite e contributi previdenziali. Questa soluzione rappresenta un tentativo di garantire diritti e protezioni anche ai lavoratori in posizioni più vulnerabili, senza compromettere la flessibilità richiesta dalle imprese.

In definitiva, la sfida per il futuro consiste nel creare un sistema che valorizzi il lavoro in tutte le sue forme, riconoscendo la diversità delle esigenze dei lavoratori e delle imprese. La transizione dal contratto a progetto alle nuove modalità di collaborazione richiede un approccio consapevole e competente, capace di prevenire gli errori del passato e di costruire un mercato del lavoro più equo e sostenibile.

 

Se vuoi aggiornamenti su Lavoro inserisci la tua email nel box qui sotto:

Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.