Luce e gas: Arera, dal 2025 in campo più garanzie per i consumatori
Luce e gas: Arera porta più garanzie per i consumatori dal 2026. Nuove regole su contratti a distanza, preavvisi di 3 mesi, indennizzi automatici e telemarketing. Tutto quello che devi sapere.
Nuove regole Arera per tutelare gli utenti di luce e gas: più garanzie su contratti, modifiche unilaterali, telemarketing e teleselling. Dal 1° gennaio 2026 sono pienamente operative le disposizioni stabilite dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) per garantire maggiore trasparenza e protezione agli utenti di energia elettrica e gas. Le nuove norme riguardano sia la sottoscrizione di contratti di energia elettrica e gas conclusi fuori dai locali commerciali o a distanza — come quelli stipulati telefonicamente — sia le modifiche contrattuali apportate dai fornitori. L’obiettivo è offrire maggiori garanzie durante tutto il ciclo contrattuale, migliorando la chiarezza e la sicurezza per i consumatori in un mercato ormai completamente liberalizzato.
A stabilirlo è la delibera 395/2024/R/com di Arera, presentata alle associazioni dei consumatori nell’ambito del Tavolo di confronto sul superamento delle tutele di prezzo. Ecco tutto quello che c’è da sapere.
Luce e gas: Arera, dal 2025 in campo più garanzie per i consumatori — cosa cambia davvero
Il pacchetto di misure introdotto da Arera risponde a un’esigenza concreta: negli ultimi anni il mercato dell’energia ha subito scosse profonde — prima la fine del Covid, poi il conflitto in Ucraina — che hanno generato aumenti imprevedibili dei prezzi e un riequilibrio difficile tra fornitori e utenti. Le nuove regole intervengono su tre fronti principali:
- Contratti a distanza e fuori sede: più obblighi informativi e tempi di ripensamento più lunghi.
- Modifiche unilaterali e rinnovi: preavvisi più ampi e indennizzi automatici in caso di violazione.
- Telemarketing e teleselling: responsabilità diretta del venditore, anche se l’attività è affidata a terzi.
Le nuove regole per i venditori di energia elettrica e gas
Tra le principali novità introdotte dall’Arera, i venditori di energia elettrica e gas saranno obbligati, nel caso di contratti conclusi fuori dai locali commerciali o a distanza, a fornire ai clienti domestici, se disponibili, strumenti di comunicazione elettronica che permettano lo scambio di messaggi scritti su un supporto durevole. Tali strumenti dovranno riportare data e ora delle comunicazioni.
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Per i contratti telefonici, il consenso sarà valido solo se il cliente confermerà di aver ricevuto il documento scritto contenente tutte le condizioni contrattuali, trasmesso su supporto cartaceo o su un altro supporto durevole accessibile. Inoltre, per i contratti stipulati durante visite non richieste (come il “porta a porta”) o escursioni commerciali organizzate, il diritto di ripensamento sarà esteso da 14 a 30 giorni: il doppio rispetto al passato.
“Negli ultimi anni molti contratti di energia e gas sono stati oggetto di modifiche, sia in esito ai processi di definitiva liberalizzazione, sia a causa degli aumenti imprevedibili dei prezzi — dichiara Stefano Besseghini, presidente Arera —. Le novità del Codice commerciale mirano a riequilibrare il rapporto che si è venuto a creare tra operatori e consumatori, con l’introduzione di ulteriori strumenti di tutela che rappresentano un ulteriore segno della crescita di attenzione verso i clienti”.
Novità in arrivo nei contratti: preavvisi, rinnovi e indennizzi
Un’altra importante modifica riguarda le comunicazioni sulle variazioni contrattuali, inclusi rinnovi e modifiche unilaterali. Queste dovranno essere fornite su un supporto durevole precedentemente accettato dal cliente e rispettare specifici criteri regolatori. Inoltre, dovranno essere separate da altre comunicazioni, come quelle commerciali, e in caso di comunicazioni telematiche, l’intestazione dovrà coincidere con l’oggetto del messaggio trasmesso, assicurando chiarezza e trasparenza.
I tempi di preavviso obbligatori
- Almeno 3 mesi di preavviso per variazioni unilaterali e rinnovi contrattuali.
- Almeno 1 mese di preavviso solo se la variazione unilaterale comporta una riduzione dei costi per il cliente.
- Indennizzo automatico al cliente in caso di mancato rispetto dei tempi di preavviso.
Quest’ultimo punto è particolarmente rilevante: il consumatore non dovrà attivarsi per richiedere il rimborso — scatta in automatico, garantendo un livello di protezione concreto e immediato.
Più tutele per i consumatori: onere della prova e responsabilità dei venditori
In caso di controversie legate alla validità di variazioni unilaterali o rinnovi contrattuali, l’onere della prova dell’invio e della corretta ricezione dell’atto spetta al venditore, assicurando così una maggiore tutela per i consumatori. Non sarà più il cliente a dover dimostrare di non aver ricevuto la comunicazione: sarà il fornitore a dover provare di averla inviata correttamente.
Inoltre, Arera ribadisce la responsabilità dei venditori nel garantire il rispetto del Codice di condotta commerciale e dei diritti dei clienti, anche per le attività di telemarketing e teleselling affidate a terzi. Questa responsabilità si applica indipendentemente dalle tecnologie o dalle modalità organizzative utilizzate per promuovere e concludere i contratti, rafforzando ulteriormente la protezione dei consumatori.
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Cosa fare se il fornitore non rispetta le nuove regole
Con le nuove disposizioni Arera, il consumatore ha strumenti più chiari per tutelarsi. In sintesi:
- Verificare il supporto durevole: ogni comunicazione contrattuale deve arrivare su un canale accettato (email, raccomandata, area clienti) con data e ora certificate.
- Controllare i tempi di preavviso: se il fornitore comunica una modifica con meno di tre mesi di anticipo (salvo riduzioni di costo), ha violato la norma.
- Richiedere l’indennizzo automatico: in caso di preavviso insufficiente, l’indennizzo è dovuto senza necessità di ricorso.
- Segnalare ad Arera o alle associazioni dei consumatori: in caso di pratiche scorrette di telemarketing o teleselling, il venditore è direttamente responsabile anche se ha usato call center esterni.
FAQ — Domande frequenti sulle nuove garanzie Arera per luce e gas
Dal quando sono in vigore le nuove regole Arera su luce e gas?
Le nuove disposizioni sono operative dal 1° gennaio 2026, in base alla delibera 395/2024/R/com di Arera.
Il diritto di ripensamento vale anche per i contratti firmati al telefono?
Sì. Per i contratti a distanza (inclusi quelli telefonici) il diritto di ripensamento standard rimane di 14 giorni, ma per i contratti conclusi durante visite non richieste o escursioni commerciali organizzate sale a 30 giorni.
Cosa succede se il fornitore non rispetta il preavviso di tre mesi?
Il venditore è tenuto a corrispondere un indennizzo automatico al cliente. Non è necessario presentare un reclamo formale: l’indennizzo scatta di diritto.
Il fornitore è responsabile anche per le chiamate dei call center esterni?
Sì. Arera stabilisce che la responsabilità del rispetto del Codice di condotta commerciale ricade sempre sul venditore, indipendentemente dal fatto che il telemarketing o il teleselling siano affidati a soggetti terzi.
Come posso dimostrare di non aver ricevuto una comunicazione contrattuale?
Non devi farlo tu: con le nuove regole, l’onere della prova spetta al fornitore, che deve dimostrare di aver inviato e fatto recapitare correttamente la comunicazione.
Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.