Fisco Benefit auto aziendali: gli optional non rientrano più nel forfait

Benefit auto aziendali: gli optional non rientrano più nel forfait

Le somme per optional auto aziendali pagate dai dipendenti non riducono il fringe benefit tassabile: il chiarimento dell'Agenzia delle Entrate.

11 Settembre 2025 13:30

È oramai risaputo che la questione dei fringe benefit legati alle auto aziendali suscita notevole interesse, soprattutto quando i dipendenti decidono di installare optional a proprio carico. In un colpo d’occhio, l’interpretazione fornita dalla Agenzia delle Entrate – espressa nel recente interpello n. 233/E/2025 – getta luce sulla correttezza del calcolo forfettario e sulla relativa tassazione che deriva dall’uso promiscuo dei veicoli.

Il nodo cruciale? Le somme trattenute in busta paga per l’acquisto di accessori aggiuntivi non riducono il valore imponibile, delineando una linea interpretativa piuttosto rigida e saldamente ancorata alle regole stabilite dal TUIR. A ben vedere, è un orientamento che rafforza una visione già anticipata in precedenti documenti di prassi, ribadendo come il calcolo impiegato guardi i costi in modo forfettario.

Benefit auto aziendali: la determinazione del valore tassabile

L’amministrazione, nella sua posizione ufficiale, sottolinea che l’importo del benefit tassabile delle auto aziendali non può essere ritoccato dalle spese sostenute direttamente dal dipendente, anche se tali costi corrispondono all’installazione di accessori non di serie.

Nella sostanza, i versamenti pagati in busta paga sono considerati semplici addebiti e non influiscono sul computo della base imponibile. Tale meccanismo è sancito dalle tabelle ACI, strumento che determina in via presuntiva il valore del benefit riferito all’uso personale dell’autovettura.

È importante notare che solo i contributi versati per la percorrenza privata, calcolati espressamente secondo parametri chilometrici, possono eventualmente ridurre il valore fiscalmente rilevante.

Riferimenti normativi e prassi consolidata

La circolare n. 326/E/1997 funge da punto di riferimento per comprendere appieno l’approccio dell’amministrazione finanziaria. Tale documento puntualizza come il valore del veicolo concesso in uso promiscuo venga determinato al netto di tutte le spese effettivamente sostenute dal datore di lavoro, senza considerare le ulteriori personalizzazioni introdotte dal dipendente.

Pertanto, non a caso, la posizione ribadita con l’ultima risoluzione rafforza un trend interpretativo che punta a semplificare l’applicazione della normativa, pur rimanendo ferma sulla tassazione forfettaria. Nel complesso, si tratta di un orientamento decisamente restrittivo, ma perfettamente in linea con lo spirito del TUIR.

Implicazioni pratiche per imprese e dipendenti

Da un lato, le aziende devono prestare attenzione nel definire accordi interni e istruzioni operative sui costi aggiuntivi che i collaboratori decidono di sostenere in proprio. Dall’altro, i lavoratori possono trovarsi di fronte a un’interpretazione che rende impossibile ridurre la quota imponibile del fringe benefit semplicemente coprendo di tasca propria certe personalizzazioni delle auto aziendali.

Infine, resta inteso che altre utilità connesse all’uso dell’auto (come il box per il ricovero o l’installazione di infrastrutture di ricarica) seguono logiche di tassazione autonome, senza alcun impatto sulle auto aziendali già forfetizzate attraverso le tabelle ACI.

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