Finanza Spese sanitarie, importanti novità in arrivo per il 2023

Spese sanitarie, importanti novità in arrivo per il 2023

21 Dicembre 2022 14:13

Arrivano alcune novità sulle spese sanitarie: dal 1° gennaio 2023 gli ottici dovranno inviare i dati relativi all’anno d’imposta 2022. A stabilirlo è stato direttamente l’Agenzia delle Entrate attraverso un provvedimento del 16 dicembre 2022.

La comunicazione delle spese sanitarie da parte degli ottici è un’operazione indispensabile perché gli uffici del fisco possano procedere con l’elaborazione e la predisposizione della dichiarazione dei redditi dei contribuenti. Il recente provvedimento ha recepito le nuove indicazioni contenute all’interno del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 novembre 2022. Attraverso questo documento è stata estesa la platea dei soggetti che sono tenuti all’invio telematico dei dati al sistema tessera sanitaria.

Spese sanitarie, le novità del 2023

Attraverso il provvedimento n. 465446/2022 del 16 dicembre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che venisse ampliata la platea dei soggetti obbligati ad inviare telematicamente i dati relativi alle spese sanitarie. Dal 2023 questo obbligo è stato esteso anche agli ottici, che devono fornire al sistema tessera sanitaria le informazioni relative al periodo d’imposta 2022.

Queste informazioni sono necessarie per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, per la quale le bozze dei modelli per il 2023 saranno messe a disposizione dei contribuenti nel corso delle prossime settimane.

L’Agenzia delle Entrate, attraverso il proprio provvedimento, ha recepito quanto contenuto e previsto dal decreto del MEF del 28 novembre.

Il decreto ha provveduto ad aggiungere all’elenco dei soggetti obbligati a trasmettere le spese sanitarie anche gli ottici.

All’articolo 1, comma 1, del decreto del MEF del 1° settembre 2016 si è provveduto ad aggiungere la lettera g), la quale prevede che “a partire dal 1° gennaio 2022, gli esercenti l’arte ausiliaria di ottico di cui alla lettera f) ovvero registrati in Anagrafe tributaria con codice attività – primario o secondario – della classificazione delle attività economiche adottata dall’Istat – Ateco 2007 47.78.20 Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia“.

Cosa cambia per i contribuenti

L’Agenzia delle Entrate, nel proprio provvedimento, ha comunicato anche le tipologie di spese che devono essere comunicate.

Tra queste rientrano:

  • farmaci: spese relative all’acquisto di farmaci, anche omeopatici;
  • dispositivi medici con marcatura CE: spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE;
  • ticket per acquisto di farmaci e per prestazioni fruite nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale;
  • farmaci per uso veterinario;
  • prestazioni sanitarie (escluse quelle di chirurgia estetica e di medicina estetica);
  • servizi sanitari erogati dalle farmacie;
  • prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° settembre 2016 come modificato del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 28 novembre 2022;
  • prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 22 marzo 2019;
  • prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 22 novembre 2019;
  • prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 16 luglio 2021;
  • spese agevolabili solo a particolari condizioni: protesi e assistenza integrativa (acquisto o affitto di protesi – che non rientrano tra i dispositivi medici con marcatura CE – e assistenza integrativa); cure termali;
  • prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica (ambulatoriale o ospedaliera);
  • altre spese sanitarie.