Finanza Notizie Italia Pensioni: beneficio fiscale per chi si trasferisce dall’estero nel Sud Italia, ecco le regole

Pensioni: beneficio fiscale per chi si trasferisce dall’estero nel Sud Italia, ecco le regole

5 Giugno 2019 10:41

I pensionati che dall’estero trasferiscono la residenza nei piccoli Comuni del Sud-Italia potranno godere di un beneficio fiscale, definito in una imposta sostitutiva del 7%. Così ha deciso l’Agenzia delle Entrate in seguito alla disposizione introdotta con la legge di bilancio 2019 per favorire gli investimenti, i consumi e il radicamento nei Comuni del Mezzogiorno da parte di soggetti non residenti, non solo stranieri ma anche italiani, che percepiscono redditi da pensione di fonte estera.

Le regole delle Entrate per l’imposta sostitutiva al 7%
L’Agenzia delle Entrate ha definito per i contribuenti titolari di pensioni estere che trasferiscono la residenza fiscale in Italia, in uno dei Comuni delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20mila abitanti, un beneficio di un’imposta sostitutiva pari al 7% da applicare al reddito. L’opzione è valida per i primi 5 anni successivi a quello in cui viene esercitata, a patto che non si verifichino le condizioni che possono determinarne la revoca.

I 5 requisiti per esercitare l’opzione
L’opzione per il regime di imposta sostitutiva si perfeziona con la presentazione della dichiarazione dei redditi riferita al periodo d’imposta in cui i soggetti interessati hanno effettivamente trasferito la residenza fiscale in uno dei Comuni del Sud aventi le caratteristiche previste dalla norma ed è efficace a decorrere dallo stesso periodo d’imposta. In particolare, nella dichiarazione dei redditi il contribuente è tenuto a riportare i 5 requisiti che danno diritto all’opzione: lo status di non residente in Italia per un tempo almeno pari a cinque periodi di imposta precedenti; la giurisdizione o le giurisdizioni in cui ha avuto l’ultima residenza fiscale prima dell’esercizio di validità dell’opzione tra quelle in cui sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa nel settore fiscale; gli Stati o territori esteri per i quali intende esercitare la facoltà di non avvalersi dell’applicazione dell’imposta sostitutiva; lo Stato di residenza del soggetto estero erogante i redditi e l’ammontare dei redditi di fonte estera da assoggettare all’imposta sostitutiva.

Come individuare i Comuni del Sud in cui trasferire la residenza
Innanzitutto, per conoscere la popolazione residente nel Comune in cui si decide di trasferire la residenza, così da poter usufruire dell’agevolazione fiscale, si considera il dato presente nella “Rilevazione comunale annuale del movimento e calcolo della popolazione” pubblicata sul sito dell’Istat riferito al 1° gennaio del 2018. Tale dato si considera rilevante per ciascuno dei periodi di validità dell’opzione a condizione che il contribuente non trasferisca la residenza in altro Comune italiano.

Cessazione degli effetti, revoca dell’opzione e decadenza dal regime
Il beneficio fiscale cessa, in ogni caso, decorsi i cinque anni. Il contribuente che ha esercitato l’opzione può comunque revocarla in qualsiasi periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata esercitata. Riguardo l’eventuale decadenza, invece, questa si verifica nei seguenti casi: qualora vengano meno i requisiti richiesti dalla norma; per omesso o parziale versamento dell’imposta sostitutiva entro la data prevista per il pagamento del saldo delle imposte sui redditi; in caso di trasferimento della residenza fiscale in un Comune italiano diverso da quelli indicati, oppure, se il contribuente decide di trasferire la residenza fiscale all’estero. Inoltre, l’opzione è inefficace, e quindi decade, laddove, in esito ad attività di controllo, sia accertata la sussistenza della residenza fiscale in Italia nei cinque anni precedenti l’esercizio della stessa. La revoca dell’opzione e la decadenza dal regime precludono l’esercizio di una nuova opzione.