Finanza IMU 2024, chi deve versare l’acconto a giugno

IMU 2024, chi deve versare l’acconto a giugno

31 Maggio 2024 15:04

L’appuntamento con l’IMU 2024 si avvicina. Anche quest’anno i proprietari di immobili e terreni si devono preparare al consueto appuntamento per il versamento dell’imposta. La scadenza imminente a cui i contribuenti devono prestare attenzione: il 17 giugno 2024 – generalmente sarebbe il 16 giugno, ma cadendo di sabato la deadline slitta di un giorno -, quando deve essere versato l’acconto. E il 16 dicembre 2024, quando sarà necessario passare alla cassa per il saldo.

Ma entriamo nel dettaglio e scopriamo quali sono i soggetti tenuti al versamento dell’IMU.

IMU, quali sono i soggetti tenuti al versamento

IMU – ossia l’imposta municipale propria o unica – è un onere patrimoniale, che deve essere versato dai contribuenti che siano proprietari di un immobile o di un terreno agricolo. Non sempre, a ogni modo, l’obbligo di pagare l’IMU ricade direttamente sul proprietario, ma può coinvolgere il soggetto che detiene il titolo di proprietà.

L’imposta unica dal 2020 accorpa anche la Tasi ed è, senza dubbio, una delle tasse più conosciute sulla casa. Insieme alla Tari, che deve essere versata separatamente, è un tributo di competenza comunale: sono proprio le amministrazioni locali a stabilire, sulla base di una normativa nazionale, le aliquote e le eventuali agevolazioni connesse proprio al calcolo dell’IMU.

Per l’anno in corso è confermata l’esenzione dal pagamento dell’Imposta Municipale Unica per la prima casa, quando questa viene definita come abitazione principale. Da questa esenzione sono esclusi gli immobili di lusso.

Ma entriamo nel dettaglio e scopriamo quali sono i soggetti tenuti al versamento dell’IMU 2024. Devono passare alla cassa i seguenti soggetti:

  • quanti siano proprietari di fabbricati, aree fabbricabili o di terreni agricoli;
  • quanti risultino essere titolari di diritti reali di godimento. Nel dettaglio ci stiamo riferendo a: usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie;
  • chi è concessionario di aree demaniali;
  • il locatario di immobili concessi in leasing;
  • il coniuge al quale venga assegnata la casa coniugale dopo che è scattata la separazione legale. In questo caso il pagamento dell’IMU deve essere effettuato solo se l’immobile è di lusso.

Come abbiamo anticipato in precedenza non deve pagare niente il contribuente che è proprietario di un unico immobile, che è stato adibito ad abitazione principale. A questa definizione si arriva quando all’interno della casa sia stata fissata la residenza anagrafica del proprietario e della sua famiglia. L’esenzione viene applicata anche alle pertinenze di categoria catastale C2, C6 e C7, fino a un massimo di tre per ogni categoria catastale.

Immobili di lusso

Continua a rimanere in vigore, nel 2024, la disciplina di sfavore per gli immobili di lusso. In questo caso, quelli appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 non sono esenti IMU, ma possono detrarre dall’imposta lorda 200 euro. Questa detrazione a ogni soggetto che ha fissato nell’immobile l’abitazione principale.

IMU 2024, le aliquote per effettuare i calcoli

Per effettuare il calcolo dell’IMU nel 2024 sono previste due aliquote:

  • quella ordinaria, che risulta essere pari allo 0,86%. In questo caso il Comune ha la possibilità di aumentarla fino all’1,06% o diminuirle, quando si verificano determinate condizioni;
  • quella ridotta, che viene applicata all’abitazione principale di lusso e alle pertinenze, che è pari allo 0,5%. Può essere aumentata fino allo 0,1%.

Le aliquote possono essere ridotte o azzerate dall’amministrazione comunale, che deve prendere questa decisione con un’apposita delibera.

La Legge di Bilancio 2020 ha introdotto una serie di aliquote, le quali vengono applicate in casi specifici. Sono le seguenti:

  • per i fabbricati rurali strumentali: 0,1%;
  • per gli immobili merce non locati dalle imprese costruttive: 0,1%, ma è prevista la possibilità di aumentarla fino allo 0,25%;
  • per i terreni agricoli: 0,76%, può essere aumentata fino all’1,06% o diminuita fino ad azzerarsi;
  • per i fabbricati D: 0,76%.