Bonus edilizi, quando si trasferiscono davvero le detrazioni tra vendita, donazione ed eredità

Bonus edilizi, quando si trasferiscono le detrazioni tra vendita, donazione ed eredità? Ecco le regole su chi conserva le quote residue e quando il passaggio è automatico.

Pubblicato 4 Aprile 2026 Aggiornato 18 Ottobre 2026 06:22

Bonus edilizi, quando si trasferiscono davvero le detrazioni tra vendita, donazione ed eredità? La risposta dipende dal tipo di operazione, dal titolo con cui si detiene l’immobile e, in alcuni casi, da una scelta esplicita da inserire nell’atto.

Le detrazioni legate ai bonus edilizi non restano sempre in capo a chi ha sostenuto la spesa originaria. Vendita, donazione, successione o semplici variazioni nella titolarità possono cambiare il soggetto che ha diritto a beneficiare delle quote residue. Le regole non sono sempre intuitive e, proprio per questo, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito nel tempo i casi più frequenti, distinguendo quando il passaggio è automatico e quando invece non avviene.

Capire queste differenze è fondamentale: può incidere concretamente sulla convenienza di una cessione, sul valore reale dell’operazione e sulla gestione fiscale dell’immobile nel tempo.

Come funziona la detrazione sui lavori edilizi

Le spese per interventi di recupero edilizio rientrano nella disciplina prevista dall’articolo 16-bis del TUIR e danno diritto a una detrazione Irpef che viene ripartita in dieci rate annuali di pari importo. Il beneficio spetta nel periodo in cui le spese sono sostenute e deve essere suddiviso tra i soggetti che possiedono o detengono l’immobile su cui vengono eseguiti i lavori.

Questo significa che la detrazione non è legata solo alla proprietà, ma anche al titolo con cui si utilizza l’immobile — elemento che diventa centrale quando la titolarità cambia nel tempo.

Bonus edilizi e trasferimento delle detrazioni: il quadro generale

Prima di analizzare i singoli casi, è utile fissare il principio di fondo: le quote di detrazione non ancora utilizzate seguono, di regola, il destino dell’immobile. Ma ci sono eccezioni importanti legate al tipo di atto, al soggetto che ha sostenuto la spesa e alla disponibilità materiale del bene. Ecco uno schema rapido:

  • Vendita: le detrazioni passano all’acquirente, salvo accordo contrario nell’atto.
  • Donazione e permuta: stesso regime della vendita.
  • Eredità: le detrazioni passano all’erede, ma solo se mantiene la detenzione materiale e diretta dell’immobile.
  • Locazione o comodato: il detentore (inquilino, comodatario) conserva la detrazione anche se il rapporto si interrompe.
  • Usufrutto: le detrazioni restano al nudo proprietario.

Quando la detrazione si trasferisce con l’immobile

Nel caso più comune, quello della vendita, la regola generale prevede che le quote di detrazione non ancora utilizzate vengano trasferite all’acquirente, salvo che le parti decidano diversamente.

Se nell’atto di compravendita non viene specificato nulla, il passaggio è automatico e il nuovo proprietario subentra nel diritto alla detrazione. Il venditore può comunque mantenere il beneficio, ma solo se questa scelta viene espressamente indicata nell’atto stesso.

Lo stesso principio si applica anche in caso di donazione o permuta, perché la normativa estende le regole previste per la vendita a tutte le forme di trasferimento dell’immobile tra vivi.

Un aspetto spesso sottovalutato riguarda la cessione parziale: la detrazione si trasferisce solo se viene ceduto l’intero immobile oppure se, a seguito dell’operazione, l’acquirente diventa proprietario esclusivo.

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Vendita con detrazioni residue: cosa conviene fare

Quando si vende un immobile su cui sono stati eseguiti lavori con bonus edilizi ancora in corso di fruizione, è necessario decidere esplicitamente — prima di firmare l’atto — se trasferire o trattenere le quote residue. Ecco i due scenari:

  1. Nessuna clausola nell’atto: le detrazioni passano automaticamente all’acquirente. Il venditore perde il diritto alle rate future.
  2. Clausola esplicita di mantenimento: il venditore conserva le quote residue e continua a portarle in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, anche dopo aver ceduto l’immobile.

La scelta va valutata caso per caso, tenendo conto del reddito imponibile di ciascuna parte e del numero di rate ancora da fruire. In alcuni casi, trattenere le detrazioni può aumentare il valore netto dell’operazione per il venditore; in altri, trasferirle può rendere l’immobile più appetibile per l’acquirente.

Donazione: le detrazioni seguono l’immobile

In caso di donazione, le quote di detrazione non ancora utilizzate si trasferiscono al donatario, cioè a chi riceve l’immobile in dono. La logica è la stessa della vendita: il trasferimento della proprietà comporta, di default, il trasferimento del beneficio fiscale residuo.

Anche in questo caso, è possibile prevedere nell’atto di donazione una clausola che consenta al donante di mantenere le detrazioni. In assenza di tale clausola, il passaggio è automatico.

Attenzione: se la donazione riguarda solo una quota dell’immobile e il donante rimane comproprietario, le detrazioni non si trasferiscono integralmente ma solo in proporzione alla quota ceduta — e solo se il donatario diventa proprietario esclusivo non è applicabile in questo caso.

Eredità: le detrazioni passano solo con la detenzione materiale

In caso di successione, la detrazione non utilizzata viene trasferita agli eredi, ma solo a determinate condizioni. Il diritto spetta esclusivamente a chi mantiene la detenzione materiale e diretta dell’immobile, cioè a chi può disporne concretamente.

Questo è il punto più delicato e spesso frainteso: non basta essere eredi e risultare proprietari dell’immobile nel registro catastale. Occorre avere la disponibilità effettiva del bene.

Casi pratici sull’eredità e le detrazioni

  • Un solo erede che abita l’immobile: conserva l’intera detrazione residua e la porta in detrazione anno per anno.
  • Più eredi che utilizzano l’immobile: la detrazione viene suddivisa tra loro in parti uguali.
  • Immobile locato a terzi: nessun erede può fruire della detrazione finché l’immobile rimane locato, perché manca la detenzione diretta.
  • Immobile sfitto ma non utilizzato dagli eredi: la detrazione è sospesa fino al ripristino della disponibilità materiale.

È inoltre necessario che la disponibilità dell’immobile sia mantenuta per l’intero periodo d’imposta: se viene meno anche solo per una parte dell’anno, il diritto alla detrazione per quell’anno non matura.

Quando la detrazione non si trasferisce

Esistono situazioni in cui il diritto resta in capo a chi ha sostenuto la spesa, anche se l’immobile cambia titolarità. È il caso del detentore dell’immobile — come l’inquilino o il comodatario — che conserva il diritto alla detrazione anche se il rapporto si interrompe prima che tutte le rate siano state fruite.

Lo stesso vale per il familiare convivente che ha sostenuto le spese: può continuare a beneficiare delle quote residue indipendentemente dalla successiva cessione dell’immobile.

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Un’ulteriore particolarità riguarda l’usufrutto: in caso di costituzione di questo diritto reale, le detrazioni restano al nudo proprietario e non si trasferiscono all’usufruttuario.

Perché è importante verificare prima di trasferire un immobile

Le regole sul trasferimento delle detrazioni incidono direttamente sulle decisioni legate agli immobili. Vendere, donare o ereditare un immobile con lavori in corso o con quote residue può comportare conseguenze fiscali rilevanti, spesso sottovalutate.

Per questo motivo, prima di qualsiasi operazione, è sempre opportuno:

  • verificare quante rate di detrazione residue esistono e per quale importo;
  • valutare se convenga mantenerle o trasferirle, in base alla situazione fiscale delle parti;
  • inserire clausole specifiche nell’atto notarile, se si vuole derogare alla regola generale;
  • consultare un professionista (commercialista o notaio) prima di firmare qualsiasi atto di trasferimento.

La gestione delle detrazioni non è automatica in tutti i casi e può fare la differenza nel valore reale dell’operazione.

FAQ: bonus edilizi e trasferimento delle detrazioni

Se vendo casa, perdo automaticamente le detrazioni residue?

Sì, se nell’atto di vendita non è prevista alcuna clausola, le quote non ancora fruite passano automaticamente all’acquirente. Per mantenerle, è necessario inserire una clausola esplicita nell’atto notarile.

In caso di donazione, chi fruisce delle detrazioni residue?

Il donatario (chi riceve l’immobile in dono), salvo diversa indicazione nell’atto. Le regole sono le stesse della vendita.

Un erede può sempre usare le detrazioni del defunto?

No. Può farlo solo se mantiene la detenzione materiale e diretta dell’immobile per l’intero periodo d’imposta. Se l’immobile è locato o non è nella sua disponibilità effettiva, la detrazione è sospesa.

Se l’immobile è in comproprietà tra più eredi, come si dividono le detrazioni?

In parti uguali tra gli eredi che hanno la detenzione materiale dell’immobile.

L’usufruttuario può fruire delle detrazioni legate all’immobile?

No. In caso di usufrutto, le detrazioni restano al nudo proprietario e non si trasferiscono all’usufruttuario.

Un inquilino che ha fatto lavori perde la detrazione se lascia l’appartamento?

No. Il detentore dell’immobile (inquilino, comodatario) conserva il diritto alle quote residue anche dopo l’interruzione del rapporto, perché la detrazione è legata alla persona che ha sostenuto la spesa, non all’immobile.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.