Finanza Notizie Italia Tlc: spese di recesso non possono eccedere il canone mensile

Tlc: spese di recesso non possono eccedere il canone mensile

2 Novembre 2018 14:50

Recedere da un contratto o cambiare operatore da oggi con regole e modalità ben precise. L’AGCOM ha approvato con delibera 487/18/CONS le nuove “Linee guida sulle modalità di dismissione e trasferimento dell’utenza nei contratti per adesione” chiarendo le modalità attraverso le quali vigilerà sulla corretta applicazione, da parte degli operatori di telecomunicazioni e di reti televisive, delle norme che regolano il passaggio ad altro gestore o il recesso per volontà degli utenti.

Spese di recesso non eccedano il canone mensile

L’Autorità in primis distingue tali situazioni da quelle che concernono variazioni unilaterali dei termini contrattuali da parte degli operatori, per le quali gli utenti hanno diritto a recedere senza costi o penali – gli operatori possono infatti richiedere la corresponsione di una serie di costi di recesso agli utenti. L’AGCOM ha innanzitutto chiarito che la disciplina delle spese di recesso deve applicarsi a tutti i costi che gli operatori addebitano agli utenti quando questi ultimi recedono dal contratto. Non solo, dunque, ai costi sostenuti dagli operatori per dismettere o trasferire l’utente – che, in base alla legge devono essere commisurati al valore del contratto e ai costi sostenuti dall’azienda – ma anche a quelli relativi la restituzione degli sconti erogati in caso di offerte promozionali, nonché ai costi relativi al pagamento delle rate residue dei prodotti e ai servizi offerti congiuntamente al servizio principale. Le spese di recesso, continua l’Autorità, non possono eccedere il canone mensile mediamente pagato dall’utente, in tal modo si evita che gli operatori addebitino agli utenti spese non proporzionate al valore del contratto. Inoltre, la restituzione degli sconti dovrà essere equa e proporzionata al valore del contratto ed alla durata residua della promozione. Viene quindi posto fine alla prassi per la quale agli utenti è richiesta la restituzione integrale degli sconti goduti: gli operatori potranno richiederne la restituzione, ma in una misura certamente inferiore a quella attuale.

Infine, gli utenti che recedono anticipatamente dal contratto potranno scegliere se continuare a pagare le rate residue (relative ai servizi e ai prodotti offerti congiuntamente al servizio principale) o pagarle in un’unica soluzione. Solo in questo modo, secondo l’Autorità, sarà garantita all’utente la piena libertà di recedere dal contratto. Le linee guida hanno anche previsto che la durata della rateizzazione dei servizi (quali i servizi di attivazione, i servizi accessori, etc.) non potrà eccedere i 24 mesi. Infine vige l’obbligo per gli operatori di rendere note tutte le spese che l’utente dovrà sostenere in corrispondenza di ogni mese in cui il recesso potrebbe essere esercitato.

Unc: bene, ma serve abolizione spese recesso

“Bene, ma quello che serve è l’abolizione delle spese di recesso” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori alla notizia delle nuove linee guida dell’Agcom. “Chiediamo al Parlamento di varare al più presto una nuova legge annuale sulla concorrenza, dopo la legge farsa n. 124 dello scorso anno” prosegue Dona.

“Fino a che le vecchie penali, abolite ufficialmente dalla porta con la prima lenzuolata Bersani, ma rientrate subito dalla finestra sotto forma di spese giustificate, anche se ora commisurate al valore del contratto e ai costi sostenuti dall’azienda, non saranno abolite del tutto, come per i mutui, non avremo mai vera concorrenza, dato che il consumatore non potrà essere veramente libero di scegliere l’operatore più conveniente. La mobilità dei fattori è il presupposto della concorrenza stessa” conclude Dona.