Notiziario Notizie Italia Bonus baby-sitting: Inps, attivo da oggi il servizio online. Ecco come presentare la domanda  

Bonus baby-sitting: Inps, attivo da oggi il servizio online. Ecco come presentare la domanda  

8 Aprile 2021 10:59

 

Sono arrivate da parte dell’Inps le indicazioni relative alle modalità per la presentazione della domanda nuovo bonus baby-sitting. Da oggi è, infatti, attiva la procedura per il nuovo bonus baby-sitting, previsto dal Decreto Legge n. 30 del 13 marzo 2021, attraverso il sito dell’istituto. Nella nota si precisa che “rispetto alla precedente edizione del bonus, sono cambiati importi e categorie di aventi diritto, fattori che hanno richiesto il necessario allineamento delle procedure amministrative e la configurazione di quelle informatiche, soprattutto per disegnare i nuovi profili di autorizzazione e incompatibilità”.

Come presentare la domanda

La domanda può essere inoltrata con due modalità distinte.

  • dal sito internet www.inps.it, utilizzando l’apposito servizio online “Bonus servizi di babysitting”, disponibile seguendo il percorso: “Prestazioni e servizi” – “Tutti i servizi” – “Domande per Prestazioni a sostegno del reddito” – “Bonus servizi di babysitting”;
  • tramite gli enti di patronati, utilizzando i servizi da loro offerti gratuitamente.

L’Inps ha infine precisato che i cittadini che hanno intenzione di presentare domanda mediante l’applicazione web possono accedere al servizio mediante riconoscimento dell’identità digitale tramite Spid almeno di livello 2, carta di identità elettronica (Cie), carta nazionale dei servizi (Cns), ovvero tramite il pin di tipo dispositivo rilasciato dall’istituto.

Bonus: beneficiari, importo e requisiti

Il decreto legge 30/2021 ha introdotto la possibilità, per i genitori di figli minori di 14 anni in didattica a distanza (Dad) o in quarantena, di richiedere uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting o di servizi integrativi per l’infanzia, fino al 30 giugno 2021.

Nel dettaglio il bonus si rivolge ai lavoratori:

  • iscritti alla Gestione Separata Inps;
  • autonomi iscritti all’Inps;
  • della sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegati per le esigenze connesse al Covid-19;
  • dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, che siano medici, infermieri (inclusi ostetrici), tecnici di laboratorio, tecnici di radiologia medica, operatori sociosanitari, compresi i soccorritori e autisti/urgenza 118.

L’importo del bonus può arrivare fino a un massimo di 100 euro settimanali ed erogato mediante libretto famiglia Inps. In alternativa, il bonus può essere erogato direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione a centri estivi, servizi integrativi per l’infanzia (di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65), servizi socio-educativi territoriali, centri con funzione educativa e ricreativa e servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. In quest’ultimo caso, segnala l’Inps, il bonus è incompatibile con il cosiddetto bonus asilo nido previsto dall’articolo 1, comma 355, dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni.

Nel messaggio dell’Inps dello scorso 26 marzo, l’istituto precisa che il beneficio può essere usufruito da un genitore solo se l’altro non accede alle altre tutele previste dall’articolo 2 del decreto in oggetto, oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro. E infine il bonus è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all’Inps, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.