Glossario
26 gennaio 2000 - 13:16MILANO (Finanza.com) Controlled Foreign Companies Legislation: il fisco italiano alla ricerca degli utili nei paradisi fiscali
L’utilizzo di società estere localizzate in Paesi a bassa fiscalità (c.d. “paradisi fiscali”), al fine di differire o ridurre il carico fiscale, rappresenta un fenomeno assai diffuso nella strutturazione dei gruppi multinazionali.
Negli ultimi anni si assiste, infatti, sempre più alla costituzione, da parte di società italiane, di imprese in territori esteri a fiscalità ridotta con cui vengono instaurati rapporti economici e finanziari di diversa natura volti alla cosiddetta pianificazione fiscale. Di conseguenza si verifica un accentramento degli utili nello Stato ove il prelievo tributario è minore.
Di fronte a questo fenomeno, capace di generare una “dannosa” concorrenza fiscale a livello internazionale, i principali Paesi ad economia avanzata hanno introdotto specifiche disposizioni antielusive, modellate sul principio di tassazione del reddito realizzato dalle imprese estere partecipate (c.d. Controlled Foreign Companies Legislation). Così gli Stati Uniti introducevano già nel 1962 un sistema di tassazione di tale genere, seguiti poi dai principali Paesi industrializzati, per giungere, infine, alle raccomandazioni dell’OCSE del 1998 nelle quali si invitavano gli Stati che ancora non l’avessero fatto, ad adottare tale regime. In tale contesto si inserisce l’articolo n° 1 dello schema di “collegato fiscale” alla legge finanziaria per il 2000, approvato nella riunione del Consiglio dei Ministri dello scorso 15 novembre, che prevede l’introduzione anche nel nostro ordinamento tributario di un regime conforme alla “CFC Legislation”, volto a contrastare gli effetti distorsivi generati dal ricorso da parte di soggetti italiani, alla costituzione di imprese od altri enti, localizzati in Stati aventi un regime fiscale privilegiato al fine di ottenere un risparmio d’imposta.
In particolare, si prevede che laddove un’impresa residente detenga, direttamente o indirettamente, una partecipazione non inferiore al 25% in un soggetto residente in un paradiso fiscale - per fini non effettivamente connessi alla propria attività produttiva - i redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato saranno imputati alla società residente in Italia, a prescindere dal momento della loro effettiva percezione (c.d. consolidamento fiscale). Questo regime troverà in ogni caso applicazione, a prescindere dalla quota di partecipazione detenuta (quindi, anche inferiore al 25 per cento), qualora la stessa abbia un valore superiore a 15 miliardi di lire.
La prospettata adozione della “CFC Legislation” nel nostro Paese - al di là di considerazioni squisitamente economiche circa i possibili effetti negativi che la stessa potrebbe provocare sull’afflusso di investimenti in Italia - presenta diversi aspetti applicativi che suscitano perplessità.
È il caso, ad esempio, di un soggetto residente che detenga indirettamente, per il tramite di società controllate, una partecipazione in una società off-shore: non è chiaro, ad oggi, se questa ipotesi rientri, ed eventualmente con quali modalità, nell’ambito di applicazione della normativa sulle CFC. Andrebbero poi meglio chiarite le modalità tecniche di attuazione del consolidato fiscale, con particolare riferimento alla determinazione del reddito della partecipata estera da imputare al soggetto residente in Italia. Infine, la normativa dovrebbe fornite chiare indicazioni sui criteri (livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello italiano, mancanza di un adeguato scambio di informazioni, mancanza di accordi internazionali, ovvero altri criteri equipollenti) in base ai quali il Ministero delle finanze dovrà definire l’elenco degli Stati a regime fiscale privilegiato (c.d. “black list”) nei cui confronti troverà applicazione la descritta normativa.
Andrea Magnoni Stefano Massarotto
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